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Chiarimento

  • Nel Disciplinare di gara alla pag. 11, è indicato che nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria. Viene chiesta conferma che un'impresa in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in categoria 5 almeno classe E debba partecipare in qualità di mandataria (prelievo e trasporto rifiuti) mentre la mandante, non in possesso della suddetta iscrizione ma proprietaria di impianto di smaltimento/trattamento dei rifiuti, soddisferà il requisito del trattamento/smaltimento dei rifiuti, fermo restando che il requisito dell'esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi debba essere posseduto dall'intero RTI nel loro complesso per la quota di servizio che ciascuna impresa intende svolgere.

    Domanda del: 26/06/2019 aggiornata il 26/06/2019
  • Trattasi di mero errore materiale. Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, si precisa quanto segue: a) PRESTAZIONE PRINCIPALE: trattamento e/o smaltimento; b) PRESTAZIONE SECONDARIA: prelievo e trasporto. Relativamente al par. 7.3 del disciplinare di gara si specifica che i requisiti di capacità tecnica professionale di cui al par. 7.2. lett. a), b), d) devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo di imprese nel suo complesso per la quota di servizio e della prestazione che ciascuna impresa intende svolgere. La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, c. 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, le mandanti quelle indicate come secondarie.

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