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Chiarimento

  • Con riferimento a quanto previsto all'art. 14.2, pag. 16 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, anche dell’eventuale SOCIO DI MAGGIORANZA del concorrente, sia esso persona fisica o giuridica", SI CHIEDE CONFERMA CHE trattasi di refuso e che il socio di maggioranza persona giuridica, NON partecipando alla procedura, NON deve presentare il DGUE che verrà presentato unicamente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla procedura e all’interno del quale verranno indicati tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., compresi i soggetti con potere di rappresentanza del socio di maggioranza persona giuridica. Quanto sopra anche in considerazione del fatto che la normativa sugli appalti richiede al socio di maggioranza esclusivamente l’insussistenza delle cause di esclusone di cui all’art. 80 comma 1 e 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016. Insussistenza che, secondo dottrina e giurisprudenza, può essere dichiarata dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla procedura della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità.

    Domanda del: 24/08/2021 aggiornata il 24/08/2021
  • Il DGUE può NON essere presentato dal socio di maggioranza persona giuridica, qualora il legale rappresentante dell’operatore economico partecipante alla procedura dichiari il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi, nei confronti dei quali viene resa la dichiarazione circa l’insussistenza delle clausole di esclusione.

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