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Chiarimento

  • In merito ai buoni pasto, si precisa che il buono pasto avendo natura assistenziale e non retributiva, non concorre alla formazione del reddito (e quindi del trattamento economico complessivo) nel caso in cui non superi l’importo fisso e determinato da normativa vigente (Euro 8 in caso di buoni pasto elettronici). Pertanto, un incremento del valore del buono pasto oltre la soglia concorre alla formazione del reddito del lavoratore ed entra a far parte, per disposizione di legge, nella componente retributiva del compenso del dipendente rappresentando a tutti gli effetti “costo del lavoro” che la Stazione appaltante è tenuta a rimborsare all’ApL. Difatti l’obbligo del rimborso di tutte le componenti del costo del lavoro è espressamente previsto dall’art. 33, co. 2, del D.Lgs. N. 81/2015, laddove prevede che: “Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. Si chiede pertanto cortese conferma che qualsiasi incremento del valore dei ticket oltre la soglia di esenzione, sarà comunicata all’Agenzia e sarà soggetta a contributi e tasse che verranno rimborsati da codesta Stazione Appaltante.

    Domanda del: 24/08/2021 aggiornata il 24/08/2021
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