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Chiarimento

  • Spett.le Silea S.p.A., in diversi punti del capitolato di gara quale ad esempio all’art. 4 tema di “Attivazione delle singole forniture e requisiti del personale”; al punto 9 dell’art. 6 in tema di “modalità di espletamento del servizio”, si pone in capo all’agenzia l’onere della formazione generale e formazione sui rischi specifici in tema di sicurezza richiedendo che il lavoratore debba essere preventivamente formato. Si evidenzia che la formazione generale e specifica in tema di sicurezza deve avvenire a rapporto di lavoro costituito e l’onere è posto dal legislatore inderogabilmente in capo all’Utilizzatore. In questo senso è lo stesso Capitolato che al punto 10 dell’art. 6 pone correttamente tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza in capo a Silea “Silea S.p.A. osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni”. Si chiede pertanto di considerare come apposte tutte le clausole in contrasto con detto inciso. Si segnala inoltre che, poste le responsabilità di cui sopra, utilizzando i fondi Formatemp, la formazione potrà essere erogata da una società di formazione, individuata dall’Agenzia, a cui potrete dare mandato, senza alcun onere economico da sostenere. 

    Domanda del: 13/08/2021 aggiornata il 13/08/2021
  • Si rimanda alle precedenti faq.

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