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Chiarimento

  • 1) Sul costo del lavoro Si segnala che ad una prima analisi della legge di gara, risultano importanti scostamenti (es. divisore orario, contribuzione inps, contributi formatemp ed ebitemp, giornate di ferie ed ex festività, etc.).tra il costo del lavoro individuato da codesto spett.le Ente e l’effettivo costo del lavoro previsto da normativa vigente per le Agenzie per il lavoro A Tal proposito si sottolinea che la corretta quantificazione del costo del lavoro risponde alla necessità, da un lato, di garantire la par condicio dei concorrenti consentendo loro di formulare un’offerta a parità di condizioni e, dall’altro, di consentire a codesta spett.le Stazione Appaltante di individuare l’offerta effettivamente migliore, come rilevato da diverse circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica; in particolare: • Circolare numero 9/2007: “Per quanto concerne il costo del personale in somministrazione occorre evidenziare la necessità che le amministrazioni procedano ad una sua esatta individuazione nella fase precedente alla stipula del contratto con l'agenzia di somministrazione. Ciò in quanto tale elemento costituisce il parametro indispensabile ad una corretta valutazione economica delle offerte presentate, ma anche al fine di circoscrivere la scelta fra quelle agenzie che sono effettivamente in grado di fornire il servizio richiesto senza pregiudizio per i lavoratori somministrati”. • Circolare numero 2/2007: “L'obbligazione della corresponsione del trattamento economico grava sull'Agenzia di somministrazione e non sull'amministrazione utilizzatrice ma la quantificazione esatta dei costi costituisce un parametro di riferimento essenziale per valutare le offerte presentate dalle Agenzie. Le PP.AA., pertanto, devono predisporre i propri capitolati sulla base dell'analisi delle proprie necessità e fabbisogni, avendo cura di definire con attenzione ed in dettaglio il costo del lavoro del personale somministrato, tenendo conto dei rinnovi contrattuali nonché dei costi previdenziali e dei fondi per la formazione”. Inoltre, la necessità di indicare e quantificare esattamente il costo del lavoro, si evince anche dall'art. 86, co. 3-bis del Codice degli Appalti: “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. • Sul profilo è intervenuta l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), anche al fine di evitare la formulazione di offerte poco chiare e trasparenti. Sul punto, si veda, tra le tante pronunce, il Parere numero 56/2010: “I concorrenti avevano inserito voci inerenti il corrispettivo di agenzia nei costi di retribuzione dei lavoratori con la "finalità di voler mantenere bassa la quotazione di agenzia su cui veniva attribuito il punteggio, così alterando la par condicio dei partecipanti", con la paradossale conseguenza, comunque, che il punteggio più alto, stante il ruolo decisivo svolto per la sua attribuzione dal minor costo di agenzia offerto, sarebbe stato attribuito ad agenzie che avevano offerto un prezzo orario (comprensivo di costo del lavoro e margine di agenzia) complessivamente più alto”. A tal fine si chiede cortese conferma che, ferma la tariffa derivante dall’applicazione del moltiplicatore offerto ai costi del lavoro indicati nella legge di gara, in fase di esecuzione del servizio e fatturazione vi sarà evidenza della corretta scomposizione/indicazione tra costo del lavoro previsto da normativa vigente per le Agenzie per il lavoro e margine di agenzia”

    Domanda del: 06/08/2021 aggiornata il 06/08/2021
  • si conferma

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