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Chiarimento

  • on riferimento alla previsione di cui all'art. 4, del Capitolato si chiede in considerazione del fatto che il capitolato medesimo prevede che Silea osserverà gli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori somministrati, che la formazione parte specifica sia onere in capo all'azienda utilizzatrice. Considerato che con il contratto di somministrazione, il lavoratore ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 è computato nell'organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro si chiede conferma che la formazione specifica sia onere a carico dell'azienda utilizzatrice, anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. Si chiede inoltre di confermare che anche l'addestramento, in quanto complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 «iene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro» , sia onere in capo a Codesta Amministrazione

    Domanda del: 06/08/2021 aggiornata il 06/08/2021
  • L'addestramento e la formazione specifica per la sicurezza viene svolta da Silea SpA. La formazione generale viene svolta dall'Agenzia.

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